Art. 12.
(Informazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico approva il progetto di una campagna nazionale di sensibilizzazione e d'informazione sulle necessità di riequilibrio del sistema elettrico nazionale, sulle caratteristiche tecniche, economiche e ambientali delle diverse tecnologie di produzione elettrica e delle

 

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infrastrutture connesse e sulle indicazioni formulate dal PNE.
      2. Il progetto di cui al comma 1 è articolato nel modo più ampio, con attività di breve, medio e lungo termine, utilizzando tutti i canali di informazione e con componenti specifiche rivolte al sistema scolastico e della formazione universitaria, al sistema amministrativo, al sistema dei mezzi di comunicazione nonché alla popolazione in ambito centrale e locale.
      3. Il progetto di cui al comma 1 deve prevedere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei soggetti autorizzati alla costruzione e all'esercizio degli impianti e delle infrastrutture previsti dal PNE e delle amministrazioni locali dei territori direttamente interessati.
      4. Il progetto di cui al comma 1 è attuato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, recante il PNE.